Lavoro somministrato – Obblighi di comunicazione in capo alle aziende utilizzatrici

Il D. Lgs 24/2012 entrato in vigore lo scorso 06 aprile ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs 276/03.

Nel dettaglio l’articolo prevede una comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del:

a) Numero e dei motivi del ricorso alla somministrazione, prima della stipula del contratto di somministrazione (o entro 5 gg in caso di urgenza).

b) Numero, dei motivi dei contratti di somministrazione, della durata dei contratti, del numero e della qualifica dei lavoratori somministrati, ogni dodici mesi (questa comunicazione può essere effettuata per il tramite delle associazioni di categoria dei datori di lavoro).

Il termine per l’adempimento è fissato, con riferimento all’anno 2012, al 31 gennaio 2013.

Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) sono in capo all’utilizzatore che diviene, quindi, destinatario della sanzione in caso di mancata comunicazione.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle precedenti disposizioni va da Euro 250 a Euro 1250.

Cordiali saluti.

Massimo Guidetti