Apprendisti professionalizzanti: nessuna riduzione delle ore formative


Con risposta ad interpello del 19/10/2012, n. 34, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisa che la riduzione delle ore di formazione prevista dalla contrattazione collettiva, per la validazione del Piano Formativo Individuale, ad opera dell’Ente bilaterale, non può ritenersi efficace sotto il profilo pubblicistico. Ne consegue, qualora ne ricorrano le condizioni, che il personale ispettivo potrà ordinare una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.


In merito alla formazione in apprendistato professionalizzante, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla legittimità dell’art. 14, punto 3, del CCNL 17/4/2012 del comparto turismo, che stabilisce una riduzione della durata della formazione in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’Ente bilaterale.


Alla luce dell’art. 4 del Testo Unico dell’Apprendistato, appare evidente alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva che, alle Parti sociali è affidata l’individuazione della durata della formazione esclusivamente in funzione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. “In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato“.


Pertanto, non appare in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, nè tantomeno con i principi costituzionali di parità di trattamento, la previsione contrattuale di una riduzione del monte ore di formazione basata esclusivamente su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.


In conclusione, per il Ministero le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in virtù della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente, non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico per cui, in tale ipotesi, il personale ispettivo potrà impartire, il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.