Conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS, istruzioni operative

L’INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l’istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

–  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

–  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

–  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

–  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L’Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.