DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA “RIFORMA FORNERO” PER CONTRASTARE LE DIMISSIONI IN BIANCO.

Circolare: 13/2012 del 17 luglio 2012

OggettoLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA “RIFORMA FORNERO” PER CONTRASTARE LE DIMISSIONI IN BIANCO.

 • Legge n. 92 del 28 giugno 2012, articolo 4, commi da 17 a 23.

 Per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, la Riforma del lavoro introduce, da domani 18 luglio 2012, l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione  consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro.

Per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, la Legge n. 92/2012 introduce, all’articolo 4, commi da 17 a 23, l’obbligo di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro.

 L’OBBLIGO DI CONVALIDA PRESSO LA DTL O TRAMITE SOTTOSCRIZIONE

 Più precisamente, viene stabilito che dal 18 luglio 2012 l’efficacia:

• delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e

• della risoluzione consensuale del rapporto

 è sospensivamente condizionata, per tutti i lavoratori (indipendentemente dal fatto che siano anche genitori),

• alla convalida effettuata presso

‐ la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) o il Centro per l’impiego  territorialmente competenti, ovvero

‐ le sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

• alla sottoscrizione (in alternativa alla suddetta convalida presso i servizi ispettivi) di un’apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazionedel rapporto di lavoro da inviare al Centro per l’impiego entro i 5 giorni successivi alla stessa.

A tale riguardo si attendono a breve dei chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro.

Lo stesso Ministero, inoltre, con apposito decreto di natura non regolamentare, potrà individuare ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data delle dimissioni o della risoluzione consensuale nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore.

“L’INVITO” DEL DATORE DI LAVORO

Se la lavoratrice o il lavoratore non procedono alla suddetta convalida o alla sottoscrizione della comunicazione di cessazione, il datore di lavoro

• deve:

‐ inviare una comunicazione scritta al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro (o ad altro domicilio formalmente comunicato dal dipendente), oppure

‐ consegnare la comunicazione scritta alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrivono una copia per ricevuta,

• contenente l’invito a presentarsi presso i servizi ispettivi (DTL/Centro per l’impiego/sedi individuate dai CCNL) o ad apporre la sottoscrizione in calce alla comunicazione di cessazione.

All’“invito” deve essere allegata una copia della ricevuta di trasmissione telematica al Centro per l’impiego della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

 

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, se:

• entro 7 giorni dalla ricezione, il lavoratore o la lavoratrice non aderiscono all’invito del datore di lavoro;

• la lavoratrice o il lavoratore non effettuano, nei predetti 7 giorni (che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso) la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

In tal caso, per effetto della revoca (che può essere comunicata in forma scritta), il contratto di lavoro si ripristina normalmente dal giorno successivo alla sua comunicazione.

Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo.

La norma precisa, infine, che:

“… alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.”

Se il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, non trasmette alla lavoratrice o al lavoratore l’invito ad apporre la convalida o a firmare l’apposita dichiarazione, le dimissioni si considerano prive di effetto.

LA SANZIONE PER LE “DIMISSIONI IN BIANCO” 

Viene infine stabilito che il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dal lavoratore o dalla lavoratrice al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Con i migliori saluti.

 Massimo Guidetti