Sospensione dei versamenti del 16/12/2020

Il Decreto “Ristori quater” (Decreto Legge n. 157/2020) dispone la sospensione dei termini di versamento che scadono il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a

−  ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilate e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta nonché

−  contributi previdenziali e assistenziali.

Pertanto i destinatari della sospensioni si possono dividere in questo modo:

  • Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)

Possono avvalersi della sospensione in oggetto, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,

  • Con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di ‘imposta 2019 e che
  • Hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di Novembre 2020 rispetto allo steso mese del 2019.
  • Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con avvia attività dopo il 30/11/2019

Destinatari della sospensione sono anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

  • Soggetti operanti nell’intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3/11/2020

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre e2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi,

  • In unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
  • Mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari import, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Stante la complessità dei potenziali destinatari della misura allego alla presente modello da compilare e restituire allo Studio entro il 12 dicembre 2020.

 

Cordiali saluti.                                                                                     Massimo GUIDETTI

Circ_04_2020_Allegato_sospenzione_versamenti_16122020

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