Lavoro agile (o smart working) in vigore la nuova legge

Rovigo, 16 giugno 2017

Circolare n. 03/2017

                                                                                 ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: Lavoro agile (o smart working) in vigore la nuova legge.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Il suddetto provvedimento, in vigore dal 14 giugno 2017 si compone di 26 articoli, suddivisi in tre capi.

Gli articoli da 18 a 23 contengono le misure previste per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”).

Le disposizioni che riguardano il lavoro agile:

  • si applicano sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico;
  • sono finalizzate ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

COS’È IL LAVORO AGILE

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato, disciplinata con accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, che si svolge con le seguenti modalità:

  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici, di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro, per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Preme evidenziare che il lavoro agile non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con le sue caratteristiche.

Tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato può essere stabilita tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

 

ACCORDO INDIVIDUALE

Come sopra anticipato, il lavoro agile non è un’autonoma tipologia contrattuale, quanto piuttosto una forma di organizzazione e di svolgimento dell’attività lavorativa stabilita tramite un accordo scritto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore interessato).

Si ritiene che il ricorso al lavoro agile possa essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

In ogni caso, l’accordo relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa con le

modalità del lavoro agile deve:

  • essere stipulato in forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
  • disciplinare
  • le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali (ad esempio: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, ecc..),-        l’esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge n.300/1970 relativo agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti di controllo dell’attività lavorativa;-        gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione;
  • –        le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. “diritto alla disconnessione”);
  • –        i tempi di riposo del lavoratore;
  • –        le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
  • individuare le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.Durata dell’accordo ed eventuale recessoQualora l’accordo sia:
  • L’accordo relativo al lavoro agile può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
  •  
  • a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni, elevato a 90 giorni in caso di recesso da parte del datore di lavoro nei confronti di lavoratori disabili (art. 1, Legge n.68/1999), al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
  • Se sussiste un giustificato motivo, il recesso può avvenire, da parte di ciascuno dei contraenti, senza preavviso;
  • a tempo determinato, ciascuno dei contraenti può recedere primaTRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVOIl lavoratore agile, quando presta l’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, non è assimilabile ad un lavoratore in trasferta. L’assunzione del lavoratore agile segue le stesse regole generali previste per l’assunzione ordinaria e l’accordo individuale sulle modalità di lavoro agile (e le sue modificazioni) rientra tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio.Incentivi fiscali e contributivi In caso di ricorso al lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.Il lavoratore, invece, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
  • In aggiunta a quanto sopra, il lavoratore ha diritto:
  • Il datore di lavoro, inoltre, è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • SICUREZZA SUL LAVORO
  • Al fine di incentivare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il Legislatore ha stabilito che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato siano applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, in quanto si tratta di lavoro dipendente.
  • A tale riguardo, si attendono indicazioni operative dal Ministero del Lavoro.
  • Obbligo di invio del modello UNILAV
  • Al lavoratore agile può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo relativo allamodalità di svolgimento della prestazione, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
  • Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
  • della scadenza del termine solo in presenza di un giustificato motivo.
  • alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
  • Cordiali saluti.
  • alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello (variabile) prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, qualora il luogo di svolgimento della prestazione sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e la scelta risponda a criteri di ragionevolezza.

                                                                                                          Massimo GUIDETTI

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