Nuovi obblighi per gli appalti dal 2020

Oggetto: Nuovi obblighi per gli appalti dal 2020.

  • Legge n. 157 del 19 dicembre 2019
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 108 del 23/12/2019
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 109 del 24/12/2019

Le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo annuo superiore a euro 200.000 sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, utilizzando distinte deleghe (Mod. F24) per ciascun committente. Per le stesse imprese è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori. Questo è quanto stabilisce il Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.

Numerosi sono i dubbi e le criticità che stanno emergendo in fase di analisi attuativa delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2020 e per i quali si auspica un intervento tempestivo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto a fornire le necessarie direttive.

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020), conferma con modificazioni le disposizioni introdotte dall’art. 4 del decreto legge sopra citato in relazione ai nuovi obblighi per imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici e imprese committenti.

Di seguito si esaminano le disposizioni concernenti i nuovi obblighi in materia di appalti, in vigore dal 1° gennaio 2020, mettendo in evidenza i numerosi dubbi e criticità che stanno emergendo in fase di analisi attuativa e per la cui risoluzione risulta necessario un tempestivo intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.

NUOVI OBBLIGHI

In caso di appalto/affidamento e subappalto è prevista per committente e impresa Appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi

di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento.

Ciò implica per

  • i committenti l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, trattenute dalle imprese in questione ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento (Mod. F24) ai committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento.

Il versamento delle ritenute è, pertanto, effettuato dall’impresa appaltatrice-affidataria- subappaltatrice tramite distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione

Oltre a copia delle deleghe di pagamento, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di

  • ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato;
  • ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni dipendente collegata a tale prestazione;
  • ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

NB: È prevista l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui sopra.Divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativiAd integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il DL n. 124/2019 dispone che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a

  • contributi previdenziali e assistenziali e
  • premi assicurativi obbligatori,
  • maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

NB: Ciò implica che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati, senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

 

Le nuove disposizioni in materia di appalti fin qui illustrate si applicano, per espressa previsione

normativa (comma 2, art. 4, DL n. 124/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Dubbi e criticità

 

Proprio in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, nella Risoluzione n. 108/2019, l’Agenzia delle Entrate fa una precisazione che, per gli operatori del settore, è già fonte di dubbi. Infatti, viene specificato che le nuove disposizioni trovano:

“(…) applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguarda ai contrati di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

 

Il dubbio deriva dal fatto che l’Agenzia, per fissare la decorrenza dei nuovi obblighi fa riferimento, anziché alle retribuzioni erogate a decorrere dal mese di gennaio 2020, alle ritenute operate a partire dallo stesso mese con scadenza di versamento il 17 febbraio 2020 (il 16 cade di domenica) risultando irrilevante, ai predetti fini, se le ritenute in oggetto si riferiscono a contratti di appalto siglati anteriormente al 1° gennaio 2020. Dalla lettura del passaggio sopra riportato, si potrebbe giungere alla conclusione che anche le ritenute operate sulle retribuzioni di dicembre 2019, corrisposte entro il 12 gennaio 2020 (che, per il principio di cassa allargato rientrano nel periodo d’imposta 2019), siano attratte nei nuovi obblighi in precedenza illustrati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

I nuovi obblighi in precedenza illustrati trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’art. 23, comma 1, DPR n. 600/1973 (dunque, sostituti d’imposta), residenti in Italia,

  • che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi,
  • di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
  •          – prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
  • – con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili inqualunque forma.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ

 Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e

premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie

comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno

del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito
  • nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  • Cordiali saluti.
  • NB: La certificazione (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed ha validità 4 mesi dalla data del rilascio. Per consentire alle imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti, di avvalersi della predetta certificazione, ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente, l’Agenzia dovrà rendere disponibile il relativo servizio entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del 16 febbraio (17 febbraio per il 2020).

                                                                                Massimo GUIDETTI

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