Fringe Benefit disciplina per l’anno 2023.

Rovigo, 08 agosto 2023

 

Circ.: 02/2023

 

 

                                                                                                           ALLE DITTE

                                                                                                           LORO SEDI

 

Oggetto: Fringe Benefit disciplina per l’anno 2023.

 

Per il 2023, con riguardo ai fringe benefits, trova applicazione un doppio binario per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali. Nello specifico, per i lavoratori dipendenti

  • senza figli a carico, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati (sono escluse le erogazioni in denaro);
  • con figli a carico, è stabilita la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.
I fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, beneficiano dei limiti di esenzione sopra indicati anche se sono corrisposti dal datore di lavoro ad personam (e, dunque, non alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori).

DISCIPLINA ORDINARIA EX ART. 51, COMMA 3, TUIR

In via generale, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

È, comunque, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.

Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, rientrano, a titolo di esempio: buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, premi per assicurazioni extra-professionali, cellulare ad uso privato, generi in natura prodotti dall’azienda, auto ad uso promiscuo, immobile messo a disposizione del lavoratore, prestiti e finanziamenti concessi a quest’ultimo.

Il limite di esenzione di euro 258,23 rileva sia ai fini fiscali che previdenziali. Il predetto limite risulta applicabile, oltre che ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente, anche ai percettori di reddito assimilato. Al superamento del suddetto limite, l’intero valore dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che previdenziale).

 

DISCIPLINA DEROGATORIA EX ART. 40 DEL D.L. N. 48/2023

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale in euro 258,23, è elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Il limite di esenzione di euro 3.000 rileva sia ai fini fiscali che previdenziali. Al superamento del suddetto limite, l’intero valore dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che previdenziale).

Con riferimento, alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate a commento delle medesime spese riconosciute nel periodo d’imposta 2022, per le quali era stata fissata la soglia di esenzione di euro 3.000, comprensiva di eventuali beni e servizi ceduti, per la generalità dei lavoratori dipendenti. All’epoca, l’Agenzia aveva precisato che:

  • le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore;
  • con riguardo alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, vi sono due alternative: l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003) ovvero l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Per quanto concerne i beneficiari del limite di esenzione di euro 3.000,00 si tratta dei lavoratori dipendenti e i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

L’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di figli fiscalmente a carico.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età

  • non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,
  • superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, indicandone il codice fiscale.

Cordiali saluti

Guidetti Massimo

 

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