CERTIFICAZIONE UNICA 2016: OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL CONIUGE NON A CARICO – FAC SIMILE DI RICHIESTA

Rovigo, 29 gennaio 2016

Circolare n. 1/2016

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

  

  • Istruzioni per la compilazione del Mod. CU 2016

 

Quest’anno, le istruzioni per la compilazione del Mod. CU, con riferimento alla compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” presente nella Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, richiedono

espressamente l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

È evidente che, in tale ultima ipotesi, l’informazione in oggetto (codice fiscale) potrebbe non essere nota al sostituto d’imposta il quale, pertanto, entro il termine di invio del Mod. CU 2016 ordinario (dunque, entro il 7 marzo prossimo), dovrà, comunque, attivarsi al

fine di reperirla con le evidenti difficoltà del caso.

 

Da quest’anno, l’Amministrazione finanziaria, per permettere ai sostituti d’imposta di adempiere all’obbligo di

  • consegna ai percipienti, entro il 29 febbraio prossimo (in quanto il 28 febbraio cade di domenica), della certificazione unica attestante le somme e i valori corrisposti nel periodo d’imposta 2015,
  • trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo prossimo, della predetta certificazione unica integrata, per espressa previsione della Legge di Stabilità 2016, con gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo della stessa Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, ha scisso il Modello CU in:
  • Mod. CU sintetico, vale a dire una versione semplificata della certificazione che ricalca grosso modo il Mod. CU 2015 da consegnare ai percipienti;
  • Mod. CU ordinario, vale a dire una versione implementata della certificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate e che contiene molti dei dati che in precedenza erano presenti nel Mod. 770 Semplificato.

L’invio delle Certificazioni Uniche contenenti i dati sopra evidenziati è equiparato a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi nel Mod. 770 Semplificato. L’obbligo di presentazione di quest’ultimo, entro il 31 luglio, permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli inclusi nella CU (ivi compresi i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi

versamenti effettuati).

I due modelli e le relative istruzioni per la compilazione sono stati approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 7786 del 15 gennaio 2016.

 

LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE DEL CONIUGE

 

La versione definitiva delle istruzioni, con riferimento alla compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” presente nella Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, richiede espressamente l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

È evidente che, in tale ultima ipotesi, l’informazione in oggetto (codice fiscale del coniuge non a carico) potrebbe non essere nota al sostituto d’imposta il quale, pertanto, entro il termine di invio della CU ordinaria 2016 (dunque, entro il 7 marzo prossimo), dovrebbe, comunque, attivarsi al fine di reperirla con le evidenti difficoltà del caso.

È opportuno, inoltre, chiarire che il dato è richiesto dall’Amministrazione finanziaria ai fini della compilazione del Mod. 730/2016 precompilato. Analogamente allo scorso anno, infatti, il predetto modello contiene la sezione relativa ai familiari a carico di seguito riportata. Nella predetta sezione, per espressa previsione delle istruzioni, in corrispondenza del rigo 1 (coniuge), colonna 4 (codice fiscale), deve essere indicato il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Diversamente, per gli altri familiari, il dato deve essere fornito solo se, nel 2015, sono stati fiscalmente a carico del contribuente.

In sostanza, da quest’anno, al sostituto d’imposta è richiesto di reperire il codice fiscale del coniuge anche se non a carico del contribuente e di trasmetterlo mediante il Mod. CU 2016 ordinario, così da consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre un Mod. 730/2016 precompilato che riporti anche questo dato.

Occorre, peraltro, evidenziare che le istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2016 prevedono espressamente che:

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale nonché – si ritiene – se non riporta il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico)”.

Ciò significa che il contribuente che riceve il Mod. 730/2016 precompilato privo del codice fiscale del coniuge fiscalmente non a carico potrà integrarlo con il predetto dato e la dichiarazione sarà considerata, comunque, accettata con tutte le conseguenze del caso (in particolare, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate).

 

OBBLIGHI IN CAPO AL SOSTITUTO D’IMPOSTA

 

Come evidenziato in precedenza, le istruzioni per la compilazione del Mod. CU 2016, con riferimento alla sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” presente nella Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, richiede espressamente l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico. Il sostituto d’imposta, di norma, dispone del codice fiscale del coniuge (e, in generale, dei familiari) qualora lo stesso sia carico del percipiente (lavoratore dipendente o percettore di reddito assimilato) e riconosca le detrazioni d’imposta per esso spettanti. In tutti gli altri casi, invece, è molto probabile che il sostituto d’imposta non disponga del predetto dato. Alla luce di quanto richiesto dalle

istruzioni del Mod. CU 2016, è evidente che il sostituto d’imposta, entro il termine di invio Mod. CU 2016 ordinario (dunque, entro il 7 marzo prossimo), dovrà, comunque, attivarsi al fine di reperirlo con le evidenti difficoltà del caso.

A tale riguardo, si ritiene consigliabile provvedere all’invio di una comunicazione a tutti i lavoratori (escludendo quelli per i quali il codice fiscale del coniuge è già noto) sollecitandoli a comunicare al datore di lavoro, in tempo utile per l’invio del Mod. CU 2016 ordinario, il codice fiscale dell’eventuale coniuge non fiscalmente a carico e specificando che, in assenza di comunicazione in tal senso entro la data prestabilita, si riterrà configurabile, in capo al lavoratore, l’ipotesi di assenza di coniuge.

Così facendo, si ritiene che il sostituto d’imposta si ponga nella condizione di poter dimostrare all’Amministrazione Finanziaria, laddove richiesto, di aver fatto tutto il possibile per recuperare il dato in questione senza, dunque, incorrere nel rischio di vedersi comminare alcuna sanzione in merito nel caso in cui la mancata indicazione del dato sul Mod. CU 2016 ordinario sia conseguenza

del comportamento omissivo da parte del contribuente stesso.

Si allega di seguito un fac simile di richiesta che può essere utilizzato ai predetti fini.

Cordiali saluti.

Massimo GUIDETTI

 

 

Comunicazione del Codice Fiscale del coniuge

 

 

 

Alla c.a. Sig. ………………………………………………………

 

Dipendente dell’azienda ………………………………………

 

Il Mod. CU 2016 che il sostituto d’imposta/datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2016, per permettere la compilazione della dichiarazione Mod. 730/2016 precompilato, richiede espressamente l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti fiscalmente a carico.

Pertanto, nell’eventualità che Lei abbia il coniuge ma che lo stesso non risulti fiscalmente a Suo carico, La invitiamo, entro e non oltre il termine del 12 febbraio 2016 a fornirci il relativo codice fiscale compilando l’apposita sezione in calce alla presente comunicazione.

(specificare il canale attraverso il quale la comunicazione deve pervenire al sostituto d’imposta: via posta, per e-mail, via fax, ecc.)

Facciamo presente che, in assenza di una Sua comunicazione, il Mod. CU 2016 sarà configurato con l’ipotesi di “assenza coniuge”. A seguire, laddove non fosse questa la reale situazione del contribuente, sarà onere di quest’ultimo provvedere a darne comunicazione in sede di Mod. 730/2016 precompilato.

 

Cordiali saluti.

 

DATI DEL CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO

 

Cognome e nome ………………………………………

Codice fiscale …………………………………………

Luogo e data di nascita …………………………………

 

 

 

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