Fringe Benefit 2022. Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04 novembre 2022.

Circolare n. 08/2022

 Rovigo, 08 novembre 2022

ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: Fringe Benefit 2022.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04 novembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale, introdotto dall’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti- bis), in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 600,00.

NOVITÀ

Di assoluto rilievo risulta essere l’indicazione dell’Agenzia circa l’assoggettamento, in caso di superamento del limite di euro 600, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche: pertanto, nelle suddette ipotesi, andrà assoggettata anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso come, invece, poteva evincersi dalla formulazione letterale della norma nonché dall’interpretazione fornita dall’Ufficio Studi del Senato nel Dossier di approfondimento al Decreto Aiuti-bis.

Si riepiloga di seguito la disciplina in materia di fringe benefits in vigore per il periodo d’imposta

2022 alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E dello scorso 4 novembre.

 

BENI, SERVIZI E SOMME SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

In via generale, l’art. 51, comma 3 del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore ad euro 258,23. Il superamento di tale limite implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell’intero valore dei beni e servizi, compresa dunque la quota di valore inferiore ad euro 258,23.

Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, rientrano, a titolo di

esempio,

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

In deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2022, l’art. 12 del

Decreto Aiuti-bis

  • fissa un nuovo limite massimo di esenzione e
  • amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono

beneficiare del predetto limite.

A tale proposito, l’Agenzia rileva che dalla lettura della norma e delle relative Relazioni illustrativa e tecnica, emerge che, esclusivamente per l’anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3 del TUIR è modificata nei seguenti termini:

  • sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Resta fermo che i sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

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Somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti

per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare

  • immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

 

Ai predetti fini, a parere dell’Agenzia è, inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Un ulteriore aspetto preso in esame dall’Agenzia riguarda la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro. Ai predetti fini, l’Agenzia individua due alternative:

  • l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme

vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003);

  • l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

 

NB: Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

 

DESTINATARI DEL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Il limite di esenzione di 600 euro fissato dall’art. 12 del Decreto Aiuti-bis trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente già destinatari delle regole stabilite dall’art. 51, comma 3 del TUIR che, come noto, in via generale, fissa per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF, nel limite di euro 258,23 nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo quella eccedente il medesimo limite.

NB: A tale proposito, l’Agenzia evidenzia come l’art. 12 del Decreto Aiuti-bis richiami la disciplina dettata dal comma 3, art. 51 del TUIR e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo: ciò porta a ritenere che i fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possano essere corrisposti dal datore di lavoro
anche ad personam.

 

LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Come anticipato in premessa, dalla circolare dell’Agenzia emerge che, in caso di superamento del
limite di 600 euro, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, vada assoggettata anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso come, invece, poteva evincersi dalla formulazione letterale della norma nonché dall’interpretazione fornita dall’Ufficio Studi del Senato nel Dossier di approfondimento al Decreto Aiuti-bis. A supporto dell’assoggettamento della sola quota eccedente il limite di euro 600, nel Dossier si evidenziava come l’art. 12 del Decreto Aiuti-bis, dal punto di vista letterale, preveda un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per le somme erogate al medesimo per il pagamento delle utenze domestiche entro il limite complessivo di 600 euro. Si puntualizzava, inoltre, come tale norma transitoria si ponga in deroga al regime di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR che stabilisce un’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (e non anche per le somme allo stesso erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche), nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
In aggiunta, nello stesso Dossier, si evidenziava come, per i periodi di imposta 2020 e 2021, il Legislatore si fosse, invece, limitato ad elevare per i lavoratori dipendenti il limite di esenzione da euro 258,23 a euro 516,46 prevedendo “in conformità a quello a regime (…) [art. 51, comma 3 del TUIR, ndr] e a differenza di quello di cui all’articolo 12 [del Decreto Aiuti-bis, ndr] che il superamento del limite determina l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate”.
Va, tuttavia, evidenziato che il Dossier di accompagnamento al Decreto Aiuti-bis, redatto dai Servizi e dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, costituisce in ogni caso documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari, anche se consultabile da chiunque e spesso utilizzata da terzi per meglio comprendere il contenuto delle norme.
NB Ciò premesso, non si può far altro che prendere atto della posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E secondo la quale, con riferimento al periodo d’imposta 2022, la disciplina applicabile in materia di fringe benefits rimane, comunque, quella dell’art. 51, comma 3 del TUIR e che la deroga a tale comma, introdotta dall’art. 12 del Decreto Aiuti- bis, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione che sale a euro 600 (rispetto al limite di euro 258,23) e le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore con l’inclusione delle somme rimborsate per le utenze domestiche, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento del limite di esenzione. Ne consegue che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 600, andrà assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

Da ultimo, l’Agenzia evidenzia che la disposizione in esame è riferita esclusivamente al periodo

d’imposta 2022 e, ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

BENEFITS SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO E BUONI CARBURANTE

In conclusione, l’Agenzia evidenzia come il regime dell’art. 51, comma 3 del TUIR, limitato  all’anno di imposta 2022, rappresenti un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 2 del DL n. 21/2022.

Ne consegue che, a seguito del nuovo limite di esenzione di euro 600, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di

  • euro 200 per uno o più buoni benzina e
  • euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Inoltre, poiché il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, laddove il relativo valore risultasse superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria.

Tale regola di carattere generale risulta applicabile anche nell’eventualità in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato detassabili con il bonus in parola e/o con i fringe benefits. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due norme (euro 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, comma 3 del TUIR e/o euro 200,00 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

Cordiali saluti.                                                                           Massimo GUIDETTI

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