JOBS ACT: ABOLIZIONE COLLABORAZIONI A PROGETTO.

Rovigo, 26 giugno 2015

Circolare n. 4/2015

                                                                                 ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

È stato pubblicato sul S.O. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il suddetto decreto è in vigore dal 25 giugno 2015.

È stato pubblicato sul S.O. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 è in vigore dal 25 giugno 2015. Di seguito si propone l’analisi delle novità contenute nel suddetto decreto in materia di tipologie contrattuali.

FORMA CONTRATTUALE COMUNE

 Fermo restando che il Decreto Legislativo n. 81/2015 si pone tra gli obiettivi da perseguire la revisione e il riordino delle forme contrattuali, preme evidenziare che, in ogni caso, viene ribadita la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso la conferma dello stesso quale “forma comune di contratto di lavoro” (art. 1 del decreto legislativo).

È evidente che, perché ciò si realizzi anche nella pratica, risulterà fondamentale proseguire sulla strada, già percorsa quest’anno, delle misure volte a rendere il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato più conveniente rispetto agli altri tipi di rapporto, in termini di oneri diretti e indiretti (si pensi, ad esempio, all’introduzione dell’esonero contributivo triennale).

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO.

Nell’ambito dei rapporti parasubordinati, il D.Lgs n. 81/2015 prevede:

* l’abrogazione del lavoro a progetto (art. 52);

A decorrere dal 25 giugno 2015 non risulta più ammessa la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. La relativa disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs n. 276/2003, risulta infatti abrogata rimanendo applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere alla data sopra indicata e fino alla loro naturale scadenza. In conseguenza alla soppressione del lavoro a progetto, non risulta preclusa la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se, da un lato, tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, dall’altro, dovranno, comunque, soddisfare i requisiti insiti della collaborazione e, dunque:

  • la continuità,
  • la coordinazione,
  • il carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro,
  • l’assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.
  • la presunzione di subordinazione, con eccezioni espressamente elencate (art. 2);

Viene introdotta, a far data dal 1° gennaio 2016, la presunzione di subordinazione per i Rapporti di collaborazione non genuini intendendo per tali quelli che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Dalla riconduzione alla subordinazione rimangono escluse, per espressa previsione legislativa, alcune fattispecie:

  • le collaborazioni su accordi collettivi nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive/organizzative del settore;
  • le collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali;
  • le collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti a collegi e commissioni;
  • le prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI).

Le parti (committente e collaboratore) possono richiedere alle commissioni appositamente preposte la certificazione del contratto con riferimento all’assenza dei requisiti della subordinazione in precedenza indicati.

  • la possibilità di accesso alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione con contestuale sanatoria (art. 54).

Dal 1° gennaio 2016, è concessa ai committenti/datori di lavoro la possibilità di accedere ad una sanatoria attraverso la stabilizzazione (dunque, assunzione a tempo indeterminato) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o con partita IVA, subordinatamente alla sottoscrizione di atti di conciliazione, anche presso le commissioni di certificazione, finalizzati alla rinuncia, da parte dei lavoratori coinvolti, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro. L’accesso alla sanatoria determina l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Cordiali saluti.

 

                                                                                Massimo GUIDETTI

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