Novità 2024 per i datori di lavoro.

Circolare n. 01/2024

Rovigo,  23 gennaio 2024

                                                                                 ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: Novità 2024 per i datori di lavoro.

Dalla riforma fiscale nuovi scaglioni IRPEF

Il Consiglio dei ministri, in data 30.12.2023, ha approvato in via definitiva 4 nuovi decreti legislativi,  in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 111/2023. Al momento della chiusura del presente lavoro nessuno di questi decreti risulta ancora in vigore. Tuttavia, vista la rilevanza generalizzata di alcune novità in essi contenute, accenniamo sommariamente ai temi maggiormente attesi. Le aliquote IRPEF 2024 passano da quattro a tre mediante l’accorpamento dei prime due scaglioni di reddito. La riforma IRPEF cambia anche le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro.

 

2023
SCAGLIONI 2023 ALIQUOTE 2023
Fino a 15.000 euro 23%
Da 15.001 euro a 28.000 euro 25%
Da 28.001 a 50.000 euro 35%
Oltre i 50.000 euro 43%
2024
SCAGLIONI 2024 ALIQUOTE 2024
Fino a 28.000 euro 23%
Da 28.001 a 50.000 euro 35%
Da 50.000 euro 43%

Sale anche la detrazione per lavoro dipendente di 75 euro, da euro 1880,00 a euro 1955,00. Cambia dunque dal 2024 la soglia di esenzione dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente che passa da 8.145 euro a 8.500 euro, allineandosi a quanto previsto per i pensionati.

Estensione del limite del finge benefit (art. 1, c. 16)

Sulla scia di quanto già straordinariamente previsto negli anni 2022 e 2023 (v. da ultimo art. 40, D.L. 48/2023) nella legge di bilancio 2024 si torna ad innalzare provvisoriamente il limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR. Nel 2023, infatti, il limite era stato elevato da euro 258,23 a euro 3.000 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per il 2024, invece, si opta per una misura di intervento diversamente bilanciata:

  • il limite di esenzione ordinario di 258,23 passa a 1.000 euro in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • mentre per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del TUIR, il limite passa a 2.000 euro.
  • L’intervento comporta la non concorrenza ai fini IRPEF del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ai sensi del citato terzo comma dell’art. 51.

Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti nel più ampio plafond di esenzione. Oltre alle voci già presenti nei pregressi interventi in materia, ossia: il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (concessione che nel 2023 era riservata solo ai lavoratori con figli a carico); sono anche aggiunte:

  • le spese per l’affitto della prima casa;
  • le spese per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa.

I fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti. Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi; l’esenzione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR ed è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

È opportuno che il datore di lavoro, prima di concedere il benefit, richieda ai lavoratori neo assunti nel 2024 o anche ai lavoratori part-time, una dichiarazione in cui siano indicati i valori dei fringe benefit eventualmente già fruiti nell’anno da altri datori di lavoro.

Tra le più frequenti tipologie di fringe benefit assegnati ai lavoratori rientrano nel limite di esenzione, per esempio, gli importi già valorizzati in busta paga a titolo di fringe benefit continuativo, come la concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale. Si rammenta che al fine del superamento dei nuovi limiti di esenzione non si devono considerare, invece, gli importi che, rientranti nell’art. 51, sono gestiti autonomamente a livello fiscale (esempio: i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa superiori a euro 3.615,20, i ticket restaurant superiori, rispettivamente, euro 4 per quelli cartacei e a euro 8 per quelli elettronici, ecc.).

Il superamento della soglia del fringe benefit

In caso di superamento delle somme di fringe previste, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta fiscale nel periodo paga in cui è superata la soglia di euro 1.000 elevata a 2.000 euro per i soggetti con figli a carico. Questa logica vale anche quando il lavoratore, nel corso dell’anno d’imposta, passa alle dipendenze di altri datori di lavoro o quando mantiene contemporaneamente più rapporti di lavoro dipendente. In tali casi, il datore di lavoro che si occupa di elaborare il conguaglio complessivo di fine anno dovrà sapere quali e quanti fringe benefit (esenti o imponibili) ha ricevuto il lavoratore da tutti gli altri datori di lavoro, perché tutti insieme, cumulativamente, dovranno essere considerati ai fini del raggiungimento delle soglie di esenzione.

 

A tal fine si precisa che:

  • sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000;
  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno; pertanto occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024 e, nell’evenienza il dipendente deve avvertire il datore di lavoro per i conguagli del caso;

–qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello dei due con reddito complessivo di ammontare più elevato, il beneficio spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. Come per le analoghe precedenti agevolazioni, il lavoratore sarà chiamato a presentare una ulteriore autodichiarazione in cui saranno elencate le spese per le quali si chiederà il rimborso.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti (art. 1, c. 15) Prosegue anche per il 2024, la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo i 7 punti percentuali complessivi, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

 

Cordiali saluti.                                                                                      Massimo GUIDETTI

Lascia il tuo commento

*