Nuove misure COVID-19: obbligo vaccinale per i cinquantenni, estensione dei casi di possesso obbligatorio del Green Pass e sanzioni amministrative.

Circ. n. 01/2022

Rovigo, 19 gennaio 2022

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Oggetto: Nuove misure COVID-19: obbligo vaccinale per i cinquantenni, estensione dei casi di possesso obbligatorio del Green Pass e sanzioni amministrative.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Il nuovo Decreto prevede:

  • a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
  • a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Il Decreto introduce inoltre sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo vaccinale e, infine, estende i servizi e le attività ai quali solo i possessori di certificazione verde possono avere accesso.

La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.

Di seguito si indicano le novità di interesse per i datori di lavoro.

OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI CON 50 ANNI DI ETÀ

Com’è noto, il DL n. 44/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 76/2021), aveva introdotto l’obbligo vaccinale per:

  • tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali (art. 4);
  • tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice (art. 4-bis, inserito ad opera del DL n. 122/2021);
  • il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della Legge n. 124/2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari (art. 4-ter).
Ora, il DL n. 1 del 7 gennaio 2022, inserendo il nuovo articolo 4-quater nel DL n. 44/2021, prevede, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiono in data successiva all’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 1/2022), fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

L’obbligo vaccinale in questione, di cui all’art. 3-ter del DL n. 44/2021, consiste nel completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), e, a far data dal 15 dicembre 2021, nella somministrazione della dose di richiamo, e si applica ai:

  • cittadini italiani,
  • cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato,
  • cittadini stranieri di cui all’articolo 34 del D.Lgs n. 286/1998,

che abbiano compiuto il 50° anno di età (fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter).

Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale per cinquantenni

L’obbligo vaccinale per i cittadini cinquantenni non sussiste invece in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.

 

 

 

OBBLIGO PER I CINQUANTENNI DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

L’articolo 1 del DL n. 1/2022 aggiunge inoltre il nuovo articolo 4-quinquies al DL n. 44/2021, con il quale viene disposto che, a partire dal 15 febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione, tutti i lavoratori, soggetti all’obbligo vaccinale per cinquantenni, di seguito indicati:

  • tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (art. 9 ter DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
  • il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, il personale di cui all’art. 3 del predetto decreto legislativo, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa (art. 9 quinquies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
  • tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l’obbligo della certificazione (art. 9 quinquies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
  • i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari e ai giudici popolari (art. 9 sexies, commi 1 e 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021).
Il DL n. 1/2022 estende il suddetto elenco anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Inoltre viene precisato che:

o    le disposizioni relative all’obbligo vaccinale non si applicano ai testimoni e alle parti del processo;

o    l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Soggetti adibiti alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi, da effettuarsi con le modalità indicate nell’articolo 9, comma 10 del DL n. 52/2021, è demandata ai rispettivi datori di lavoro, pubblici e privati, oltreché, nelle altre ipotesi sopraindicate, ai responsabili delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria della sicurezza e ai responsabili delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

  • senza conseguenze disciplinari;
  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sanzioni amministrative per il lavoratore

A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020).

Sospensione del lavoratore

Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo DL n. 52/2021, che viene così sostituito dall’articolo 3, comma 2, lettera c) del DL n. 1/2022.

“Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.”

Si evidenzia, che la precedente formulazione del comma 7, dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 limitava l’applicazione della disposizione in esso contenuta alle sole imprese con meno di 15 dipendenti.

Pertanto, fino al 15 giugno 2022, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, in tutte le imprese, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,

  • comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi,
  • rinnovabili fino al 31 marzo 2022,
  • senza conseguenze disciplinari e
  • con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto (art. 4, comma 1, DL n. 19/2020), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020).

Per quanto non stabilito, il DL n. 1/2022 rimanda alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981, in quanto compatibili (art. 4, comma 3, DL n. 19/2020).

Disposizioni per la Repubblica di San Marino

Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della Salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021.

Fino al 28 febbraio 2022, a tali soggetti non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del DL n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021 e all’articolo 1 del DL n. 229/2021.

SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE PER CINQUANTENNI

In caso di violazione dell’obbligo vaccinale previsto per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni età (o che li compiono dopo l’8 gennaio 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro nei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo   successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall‘articolo 9, comma 3, del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021.

La sanzione di cui sopra si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica agli stessi il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per:

  • comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità,
  • dare notizia all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

Sempre nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari della sanzione, l’Asl competente per territorio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.

Nel caso in cui l’Asl competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle Entrate, in deroga alle disposizioni contenute nella Legge n. 689/1981, notifica all’interessato, entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, l’avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

ln caso di opposizione alla sanzione è competente il Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

ULTERIORI CASI DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

L’articolo 3 del DL n. 1/2022, modifica l’articolo 9-bis del DL n. 52/2021 inserendo il comma 1-bis, con il quale viene disposto che, a partire dal 20 gennaio 2022, solo i possessori di certificazione verde Covid-19 e i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, possono accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi alla persona;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

E a partire dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vige anche per:

  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (ossia l’8 gennaio 2022).

Spetta ai relativi titolari, gestori o responsabili verificare che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui sopra avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate dal DL n. 1/2022.

Cordiali saluti.

                                                                                Massimo GUIDETTI

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