Oggetto: Ferie – Comportamento che deve tenere il Datore di Lavoro.

Circolare n. 12/2014

 Rovigo, 05 dicembre 2014

 

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Il diritto del lavoratore a fruire delle ferie annuali retribuite è previsto dalla Costituzione art. 36, comma 3, della la quale prevede inoltre che il lavoratore “non può rinunciarvi”. Oltre alla Costituzione ci sono altre norme che hanno contribuito a precisare tale diritto consistono nell’articolo 2109 del codice civile, e l’articolo 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66. I CCNL prevedono inoltre importanti indicazione per la gestione delle ferie.

Il Datore di Lavoro ha il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi per ferie, tenendo conto sia dell’esigenze aziendali ma anche degli interessi del lavoratore

Il Datore di Lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento. Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze dello svolgimento dell’attività dell’azienda e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro: in questo caso l’assenza si configura come ingiustificata con conseguente legittimità dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste, sino ad arrivare al licenziamento. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite minimo, salvo quanto diversamente disposto da parte del contratto collettivo (che potrebbe quindi aumentarlo, introducendo una previsione di maggior favore), non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tale predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Poiché si avvicina la fine dell’anno, è opportuno che i datori di lavoro procedano quindi a una verifica in merito all’effettivo godimento almeno delle prime due settimane del 2014, ossia con riguardo ai primi 14 giorni previsti dalla norma.

Va ricordato che la violazione dell’obbligo, per il datore, si configura, dando luogo alle specifiche sanzioni previste a tale proposito, non solo nel caso in cui il lavoratore, nei periodi indicati, non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto ma anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo, e ciò anche nel caso in cui il godimento di detto congedo annuale sia in corso di godimento, in quanto il periodo deve essere fruito nel corso dell’anno di maturazione e non oltre il termine di esso.

Inoltre, per evitare l’applicazione delle sanzioni, tabella qui sotto, vanno imputate con criterio di priorità le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.

Tenete pertanto monitorata la situazione residuale di ciascun dipendente (il dato risulta nel piede del Libro Unico del lavoro o in alternativa lo Studio mette a disposizione specifico tabulato) in modo da non incorrere in sanzione e in modo particolare gravosi esborsi economici alla cessazione del rapporto di lavoro.

MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE: COSÌ LE SANZIONI

Fattispecie Importo della sanzione
Sanzione “base” da 100 a 600 euro
Violazione riferita a più di 5 lavoratori o che si è verificata in almeno due anni da 400 a 1.500 euro
Violazione riferita a più di 10 lavoratori o che si è verificata in almeno 4 anni da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta

 

Cordiali saluti.

                                                                                Massimo GUIDETTI

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