RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO DOPO UNA MALATTIA: È NECESSARIO UN APPOSITO CERTIFICATO MEDICO.

Rovigo, 09 ottobre 2014

Circolare n. 8/2014

                                                                          Alla cortese attenzione

                                                                          del Legale Rappresentante

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

INPS, Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014

L’INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

L’INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, interviene per fornire un importante chiarimento in merito al rientro anticipato al lavoro di un dipendente assente per malattia.

Può capitare, infatti, che la malattia abbia un decorso più favorevole rispetto alla prognosi iniziale e che il dipendente, sentendosi bene, desideri rientrare al lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico.

A riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che

  • ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante,
  • può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Secondo l’INPS, infatti, il certificato medico di rettifica è necessario in quanto il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia (che non contiene la diagnosi ma solo l’indicazione dei giorni di assenza accordati dal medico) e, pertanto, non è in grado di valutare se il dipendente che desidera rientrare al lavoro abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo connesso ad una ridotta capacità lavorativa.

Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente di lavoro e dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

 GLI ADEMPIMENTI DEL MEDICO CURANTE

Come noto, la normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) o li rettificano.

Quest’ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.

 

Cordiali saluti.

                                                                                Massimo GUIDETTI

 

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