Stipendi e compensi di dicembre 2015

Rovigo, 29 dicembre 2015

Circolare n. 08/2015

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Stipendi e compensi di dicembre 2015.

 

Si ricorda che l’art. 51 del Tuir fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Pertanto entro il 12 gennaio 2016 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2015, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2015, secondo il c.d. principio di cassa allargato.

Sulla base di tale criterio il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro si considera percepito e quindi tassato nel 2015, anche se incassato nel 2016 – purchè entro il 12 gennaio p.v.

 

Considerazioni finali

 

Lo Studio, pertanto prima di elaborare il mese di Dicembre 2015, deve essere a conoscenza della data di pagamento di tale mensilità, in quando nel caso di corresponsione dopo il 12 gennaio 2016 bisognerà provvedere ad elaborare un cedolino di conguaglio prima di elaborare la mensilità di Dicembre 2015.

Considerata l’importanza di tale obbligo, Vi chiedo di restituire allo Studio il coupon di seguito riportato.

 

Colgo l’occasione per porgerVi i migliori auguri di un prospero Anno 2016.

 

                                                                                Massimo GUIDETTI

 

 

 

 

 

 

Si prega di restituire entro il 04/01/2016 al numero di fax: 1782286947.

 

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DITTA ___________________________________________________________

 

 

Il mese di Dicembre 2015 verrà pagato il _______________________________________

 

 

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